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Sez. L, Sentenza n. 1334 del 03/03/1979 (Rv. 397599 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE AVENTE DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI DETERMINATI IN SEDE DI AUTONOMIA COLLETTIVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397599-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE AVENTE DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI DETERMINATI IN SEDE DI AUTONOMIA COLLETTIVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Per l'indennita di buonuscita prevista dall'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 in favore del personale ferrotranviario con diritto a pensione debbono ritenersi operanti i principi enunciati dalla Corte costituzionale per l'indennita di buonuscita prevista dal RD 8 gennaio 1931, n 148: ne consegue che l'autonomia collettiva deve ritenersi legittimamente esercitata sul punto, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del predetto regio decreto, solo se rispetti il criterio inderogabile dell'onnicomprensivita dell'ultima retribuzione - nella quale debbono essere ricomprese percio le indennita annuali aggiuntive - quale base per il computo dell'indennita di buonuscita. (Conf 1062/78, mass n 390419; (Conf 560/78, mass n 389869; (Conf 5503/77, mass n 389151; (Conf 4680/77, mass n 388277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)