Sez. 3, Sentenza n. 1933 del 21/06/1971 (Rv. 352505 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI - COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI - COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
La responsabilita per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall'art 2051 cod civ, si fonda sulla presunzione iuris tantum di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa in relazione all'Obbligo di vigilare affinche la cosa stessa non rechi danno ed all'Obbligo di conservare il potere di controllo delle cose medesime. Pertanto, la prova che il custode e tenuto a dare per liberarsi da detta presunzione posta a suo carico puo dirsi raggiunta solo se sia positivamente accertato che l'evento lesivo e in rapporto diretto di convalida con il caso fortuito, comprensivo, nella piu lata eccezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto del terzo. Se pero sia accertata una concorrente colpa del danneggiato, tale accertamento viene ad infirmare la presunzione stabilita dall'art 2051 cod civ, e non consente di attribuire al custode l'esclusiva responsabilita dell'evento, e nel contempo di esonerare dalla stessa il danneggiato, il quale con il proprio fatto illecito ha concorso insieme al custode nella produzione dell'evento. (V 3979'69, mass n 344426, 344425, 344244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)