Sez. 3, Sentenza n. 2487 del 20/07/1972 (Rv. 359962 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
La responsabilita per i danni cagionati dalle cose tenute in custodia e fondata su una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'Obbligo di vigilare affinche la cosa stessa non rechi danno ed all'Obbligo di conservare il potere di controllo della cosa medesima. Tale presunzione puo essere vinta soltanto dalla dimostrazione che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, sia pure inteso nel senso piu lato, comprensivo della colpa del danneggiato e del fatto colposo del terzo, fatti questi che escludono il nesso di causalita. (V 1933'71, mass n 352505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)