Sez. 3, Sentenza n. 506 del 16/02/1976 (Rv. 379162 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (DISLIVELLO CHIARAMENTE AVVERTIBILE DEL PIANO DI CALPESTIO NEL VESTIBOLO DI UN ALBERGO; CADUTA DI UN CLIENTE; COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIATO).*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE (DISLIVELLO CHIARAMENTE AVVERTIBILE DEL PIANO DI CALPESTIO NEL VESTIBOLO DI UN ALBERGO; CADUTA DI UN CLIENTE; COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIATO).*
In tema di danno cagionato da cosa in custodia, la responsabilita di cui all'art 2051 cod civ e fondata su una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'Obbligo di conservare il potere di controllo di essa. Tale presunzione puo essere vinta soltanto con la dimostrazione che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso piu lato, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato. (nella specie, la Corte del merito aveva attribuito a colpa esclusiva del danneggiato la caduta nel vestibolo di un albergo di un cliente, a causa di un dislivello del piano di calpestio - gradino - chiaramente avvertibile.La suprema Corte ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima). (Conf 2435/75, mass n 376318; (Conf 460/72, mass n 356396; (Conf 1933/71, mass n 352505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)