Sez. 5, Sentenza n. 8962 del 05/06/2003 (Rv. 563911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE | Aventi residenza all'estero ma operanti in Italia - Domicilio fiscale - Accertamento - Criteri di cui all'art. 58, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 - Riferimento al luogo di residenza del legale rappresentate in difetto di sedi legali o alternative in Italia - Insussistenza - Riferimento al luogo di svolgimento della prevalente attività - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
In tema di accertamento delle imposte, l'Ufficio competente va individuato secondo il criterio del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, ove si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche, va determinato, ai sensi dell'art. 58, comma terzo, d.P.R. n. 600 citato. In ragione di questa disposizione, ove il soggetto diverso dalla persona fisica non abbia in Italia né la sede legale né alcuna delle altre sedi ivi previste in via alternative, né abbia una stabile organizzazione in Italia, deve farsi riferimento al criterio residuale del luogo di svolgimento della prevalente attività, non essendo considerato il domicilio fiscale del legale rappresentante dell'ente in Italia (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento, emessi dall'Ufficio delle imposte dirette, per incompetenza territoriale dell'Ufficio finanziario così come individuato, in difetto degli altri criteri legali, sulla base delle indagini della Guardia di Finanza, in base al luogo di svolgimento della prevalente attività, e aveva fatto applicazione del criterio, non previsto dalla legge, del luogo del domicilio fiscale del legale rappresentante in Italia dell'ente).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)