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Sez. 1, Sentenza n. 701 del 11/03/1972 (Rv. 356808 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356808-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - ESTREMI.*

Nel vigente ordinamento giuridico processuale e incontestabile l'ammissibilita dell'Azione di mero accertamento, trovante la sua legittimazione nella nozione dell'interesse, ampiamente inteso, che percio puo anche essere quello diretto al raggiungimento di una certezza giuridica, ossia all'accertamento di un diritto proprio o dell'inesistenza di un diritto da altri vantato. In detta Azione di accertamento (positivo, negativo, principale o incidentale)l'interesse ad agire sussiste quando l'incertezza oggettiva, e non meramente soggettiva, di una situazione provocata da un atto o un fatto esteriore sia tale da ingenerare, rispetto a ogni persona normale, uno stato di dubbio sulla concreta volonta della legge e, quindi, un pregiudizio per la cui eliminazione sia necessaria la pronunzia del giudice; deve trattarsi cioe di una situazione di fatto tale che l'attore, senza l'accertamento della volonta della legge, soffrirebbe un danno ingiusto, di modo che la dichiarazione giudiziale si presenta come il mezzo necessario ad evitare tale danno. (nella specie: la domanda per la declaratoria di una garanzia prestata in una scrittura privata con il previo riconoscimento di questa e stata identificata come Azione di accertamento e non come istanza di verificazione, in difetto del formale diniego della propria sottoscrizione da parte dell'obbligato ed, in presenza di fatti rivelatori di un comportamento contestativo della validita del documento e dell'Obbligo di garanzia assunto, se n'e tratto il convincimento dell'interesse a promuovere tale Azione). (Conf 376'70, mass n 345309).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)