Sez. 1, Sentenza n. 6795 del 24/05/2000 (Rv. 536863 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudizio di merito - Eccezione di incompetenza del giudice adito - Sentenza dichiarativa dell'impossibilità a pronunciarsi sulla competenza - Impugnazione con l'istanza di regolamento - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza con la quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su di un'eccezione d'incompetenza, affermi di trovarsi nell'impossibilità di decidere, non avendo la parte eccipiente depositato gli atti posti a fondamento dell'eccezione (nella specie, una scrittura privata nella quale si assumeva essere contenuta una clausola arbitrale) non costituisce pronuncia sulla competenza, ai sensi degli art. 42 e 43 cod.proc.civ., e non può, conseguentemente, formare oggetto di impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)