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Sez. 3, Sentenza n. 8 del 02/01/1998 (Rv. 511294 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili - Sentenza di appello - Ammissibilità, in riforma della sentenza di primo grado, dell'opposizione ordinaria a decreto ingiuntivo (art. 641 cod. proc. civ.) anziché secondo forma e termini del rito speciale (art. 415 cod. proc. civ.) - Decisione sulla competenza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511294-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza di secondo grado che, in riforma di quella impugnata, ritenga, ammissibile l'opposizione - ancorché proposta con atto non depositato in cancelleria (art. 415 cod. proc. civ.) nel termine perentorio di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ. - avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale in base al rilievo dell'inapplicabilità del rito speciale per le controversie in materia di locazione, giustificata dall'essere stato il provvedimento il monitorio emesso ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ. e segg., senza indicazione alcuna sul rito da seguire per l'opposizione, e quindi sulla necessità del deposito in cancelleria nel predetto termine per opporsi - non è sentenza soltanto sulla competenza, perché invece decide anche sulla proponibilità della domanda di opposizione, con riferimento ai modi e ai tempi di essa; pertanto è impugnabile in Cassazione nel termine previsto per il ricorso ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)