Sez. 3, Sentenza n. 8359 del 21/04/2005 (Rv. 581707 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace pronunciante esclusivamente sulla competenza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Controversie di valore inferiore ai due milioni - Conversione dell'istanza di regolamento in ricorso ordinario - Ammissibilità - Condizioni - In caso di sentenza sulla competenza pronunziata su due cause riunite aventi rispettivamente valore maggiore e minore - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua dell'art.46 cod. proc. civ. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 374 del 1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza; tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento. Ne consegue che, qualora davanti al giudice di pace siano promosse due cause, una di valore maggiore a due milioni di lire e l'altra di valore inferiore e, dopo la riunione, venga dichiarata la incompetenza territoriale, il regolamento di competenza eventualmente proposto risulta inammissibile con riguardo alla sentenza relativa alla causa di maggior valore, che era appellabile, mentre nella parte concernente la causa di minor valore, da decidere secondo equità, si può convertire in ricorso ordinario per cassazione per violazione delle norme sulla competenza (Nella specie, nel ritenere possibile la conversione, la Corte Cass. ha rilevato che sussisteva il requisito della procura speciale a un difensore iscritto nell'apposito albo e che il mandato, rilasciato per proporre "ricorso per cassazione con regolamento di competenza", non escludeva la possibilità di una conversione nel caso di sua inammissibilità come tale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)