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Sez. 3, Sentenza n. 2889 del 30/07/1969 (Rv. 342716 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINE ORDINARIO DEL COD.PROC. CIV. - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO NOTAI - SENTENZE DEL TRIBUNALE IN GRADO DI APPELLO - IRROGAZIONE DI AVVERTIMENTO E CENSURA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINI DI PROPOSIZIONE E DEPOSITO - FORMA DI TRATTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342716-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINE ORDINARIO DEL COD.PROC. CIV. - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO NOTAI - SENTENZE DEL TRIBUNALE IN GRADO DI APPELLO - IRROGAZIONE DI AVVERTIMENTO E CENSURA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINI DI PROPOSIZIONE E DEPOSITO - FORMA DI TRATTAZIONE.*

Il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione deve essere proposto nel termine ordinario dei 60 giorni fissato dal codice di procedura civile, soltanto quando tale ricorso - sia pure per ipotesi diverse da quelle del predetto art. 111 - non sia previsto o comunque disciplinato dalle legislazioni speciali nel cui ambito vengano emesse le decisioni con esso impugnande mentre al contrario, qualora queste legislazioni speciali lo disciplinino, dovra essere proposto nel termine in esse indicato. La legislazione speciale sul notariato contiene una completa disciplina, quanto al termine di proposizione e di deposito (30 giorni) ed alla Forma di trattazione (camera di consiglio), del ricorso per Cassazione avverso le pronunce dei giudici ordinari in grado di appello in tema di applicazione delle sanzioni disciplinari, dell'ammenda, della sospensione e della destituzione pertanto la stessa Forma e lo stesso termine debbono applicarsi anche al ricorso per Cassazione ammesso, innovativamente, dall'art. 111 della Costituzione contro le sentenze pronunciate, sempre in grado di appello, dai tribunali ordinari in tema di applicazione delle minori sanzioni disciplinari dell'avvertimento e della censura. (V. 1970-66, massima n. 323825).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)