Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 20/07/1966 (Rv. 323825 - 01)
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - AVVERTIMENTO E CENSURA - COMPETENZA AD APPLICARLI - SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE IN GRADO DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - AVVERTIMENTO E CENSURA - COMPETENZA AD APPLICARLI - SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE IN GRADO DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
A norma degli artt. 148, 149 e 150 della legge notarile le pene dell'avvertimento e della censura sono applicate, nei casi normali, rispettivamente in primo grado e in grado di appello, dal, consiglio notarile e dal tribunalè ovvero, se il notaio imputato e membro di detto consiglio, dal Presidente del tribunale, e, in Sede di reclamo, dal tribunale. Avverso le sentenze pronunciate, nell'una o l'altra ipotesi, dal tribunale in secondo grado, la legge notarile non prevede espressamente il ricorso per cassazionè tuttavia tale ricorso deve ritenersi ammissibile, quanto meno a norma dell'art. 111 della Costituzione. (contra 1877/36).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)