Sez. 3, Sentenza n. 3819 del 30/03/1995 (Rv. 491567 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza del Tribunale in grado di appello - Impugnabilità con ricorso per Cassazione - Termine per la notifica e per il deposito del ricorso.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Per il combinato disposto degli articoli 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato, il ricorso per cassazione nei procedimenti a carico di notai deve essere, a pena di improcedibilità , non soltanto notificato, ma anche depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, tanto se proposto dal notaio quanto dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)