Sez. 1, Sentenza n. 1552 del 01/03/1990 (Rv. 465597 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTI CON LA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTI CON LA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
In tema di impugnazione incidentale tardiva, la parte contro cui è stata proposta impugnazione, e quella chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., possono proporre impugnazione incidentale - anche dopo che, per esse, è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza - contro qualsiasi punto della sentenza che abbia deciso la controversia in senso a loro sfavorevole, pure se si tratti di capi cosiddetti autonomi della pronuncia impugnata, atteso che nessun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione risulta dalla lettera dell'art. 334 cod. proc. civ. o dalla sua ratio, la quale è diretta a consentire alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza solo se questa è accettata anche da controparte, senza dover subire la decadenza dal diritto di impugnazione o gli effetti della propria acquiescenza. (Conf 4323/89, mass n 463935; (Conf 3476/89, mass n 463465; (Conf 3470/89, mass n 463458; (Conf 3227/89, mass n 463309; (Conf 2128/89, mass n 462703; (contra 2944/89, mass n 463142; (contra 2916/89, mass n 463128; (contra 1797/89, mass n 462128; (contra 818/89, mass n 461841; (contra 736/89, mass n 461775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)