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Sez. 3, Sentenza n. 1971 del 20/07/1966 (Rv. 323828 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA VENDUTA - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - TRASFORMAZIONE DELLA COSA AD OPERA DEL VENDITORE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323828-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA VENDUTA - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - TRASFORMAZIONE DELLA COSA AD OPERA DEL VENDITORE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 1492, comma terzo, cod.civ., la trasformazione della cosa venduta preclude al compratore la risoluzione del contratto in quanto costituisca un comportamento che univocamente riveli la sua volonta di accettarla malgrado i vizi da cui e affetta, la quale e incompatibile con la finalita di promuovere lo scioglimento del vincolo. Pertanto, il diritto alla risoluzione del negozio traslativo non vien meno quando alla trasformazione della cosa abbia provveduto il venditore, sia pure d'accordo col compratore, nel vano tentativo di eliminare i vizi. Ne la preclusione della risoluzione del contratto puo, in tal caso, esser determinata dall'impossibilita di restituire la cosa al venditore nel suo pristino stato, nella quale il compratore e venuto a trovarsi, non essendo essa a lui imputabile. (Cfr. 321.575 - 320.145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)