Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 27/11/1985 (Rv. 443061 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DELLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - CONTESTUALE IMPEGNO DEL VENDITORE AD ESEGUIRE LE RIPARAZIONI NECESSARIE - NOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - INTERVENTI RIPARATORI RIMASTI SENZA ESITO O INIDONEI ALLO SCOPO - DIRITTO DELL'ACQUIRENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PERSISTENZA - TRASFORMAZIONE DEL BENE COMPRAVENDUTO A SEGUITO DEI TENTATIVI INFRUTTUOSI DEL VENDITORE DI ELIMINARE I VIZI - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DELLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - CONTESTUALE IMPEGNO DEL VENDITORE AD ESEGUIRE LE RIPARAZIONI NECESSARIE - NOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - INTERVENTI RIPARATORI RIMASTI SENZA ESITO O INIDONEI ALLO SCOPO - DIRITTO DELL'ACQUIRENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PERSISTENZA - TRASFORMAZIONE DEL BENE COMPRAVENDUTO A SEGUITO DEI TENTATIVI INFRUTTUOSI DEL VENDITORE DI ELIMINARE I VIZI - IRRILEVANZA.*
Il riconoscimento del venditore dei vizi della cosa venduta con suo impegno ad eseguire le specifiche riparazioni che si appalesano necessarie, comporta una novazione, inerente alla sola obbligazione di garanzia del venditore per vizi della cosa, lasciando fermo tra le parti l'iniziale contratto di compravendita, sicché ove gli interventi riparatori del venditore medesimo restino senza esito, ovvero - secondo la valutazione del giudice eseguita ai sensi dello art. 1455 cod. civ. - abbiano un effetto inidoneo ad eliminare il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni delle parti, l'acquirente conserva il diritto di chiedere la risoluzione del negozio traslativo, possibilità che non viene meno neppure se, in esito ai tentativi infruttuosi del venditore di eliminare i vizi, si sia prodotta la trasformazione del bene compravenduto. (V 1971/66, mass n 323828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)