Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 17/05/1977 (Rv. 385731 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE EX ART 1492 COD CIV - CONDIZIONI - ALIENAZIONE COMPIUTA PER EVITARE IL DANNO, O PER ACCERTARE I DIFETTI O PER TENTARNE L'ELIMINAZIONE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE EX ART 1492 COD CIV - CONDIZIONI - ALIENAZIONE COMPIUTA PER EVITARE IL DANNO, O PER ACCERTARE I DIFETTI O PER TENTARNE L'ELIMINAZIONE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
La preclusione posta dall'art 1492, terzo comma, cod civ a carico del compratore che abbia alienato la cosa affetta dal vizio non consegue in ogni caso ed automaticamente alla avvenuta alienazione, ma si verifica solo quando questa costituisce univoca manifestazione della volonta dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio e di dare il suo benestare alla condizione della cosa stessa. Cio non si verifica - e di conseguenza non e preclusa l'Azione di risoluzione - quando l'alienazione sia compiuta al fine di evitare il danno, o di accertare i difetti della cosa, o di tentare l'eliminazione dei vizi. (V 3533/72, mass n 361483; (V 2114/69, mass n 341407; (1971'66, mass n 323828; (V 129/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)