Sez. 3, Sentenza n. 6797 del 08/08/1987 (Rv. 455000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, qualora venga fatta valere una pretesa che basandosi su un titolo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio ed aggiungendo presupposti di fatto nuovi o mutando quelli già esposti nella domanda di primo grado, ne alteri obiettivamente la natura ed il fondamento, di tal che, pur restando fermo il petitum, si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata precedentemente e tale da aprire un nuovo tema di indagini. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia che aveva ritenuto inammissibile il mutamento in appello della domanda di regresso, formulata in primo grado sulla base della corresponsabilità nella produzione del sinistro ex art. 2055 cod. civ., in surrogazione per volontà del danneggiato risarcito ai sensi dell'art. 1201 cod. civ.). (Conf 2309/68, mass n 334616, sulla prima parte; (Conf 1650/68, mass n 333442, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)