Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 08/03/1978 (Rv. 390527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OSSERVANZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OSSERVANZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONSEGUENZE.*
Dallo stretto collegamento esistente fra gli articoli 327 e 330 cod proc civ consegue che, fino a quando sia possibile avvalersi, per le impugnazioni, del termine annuale di cui alla prima delle citate norme, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati nel primo comma dell'art 330 cod proc civ e non gia personalmente alla parte cosi come disposto, per le notifiche eseguite dopo l'anno, dal secondo comma di quest'ultima disposizione. Pertanto, nel caso in cui il soccombente si sia avvalso, per impugnare la sentenza, della sospensione del suddetto termine annuale prevista, durante il periodo feriale, dalla legge n 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato presso il procuratore costituito della controparte e non a quest'ultima personalmente. (Conf 1906/76, mass n 380697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)