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Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976 (Rv. 380697 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OSSERVANZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380697-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OSSERVANZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*

Dallo stretto collegamento esistente fra gli artt 327 e 330 cod proc civ consegue che, fino a quando sia possibile avvalersi, per la impugnazione, del termine annuale di cui alla prima delle citate norme, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati nel primo comma dell'art 330 cod proc civ e non gia personalmente alla parte cosi come disposto, per le notifiche eseguite dopo l'anno, dal secondo comma di quest'ultima disposizione. Pertanto, nel caso in cui il soccombente si sia avvalso, per impugnare la sentenza, della sospensione del suddetto termine annuale prevista, durante il periodo feriale, dalla legge 7 ottobre 1969 n 742, l'atto di impugnazione deve essere eseguito presso il procuratore costituito della controparte e non a quest'ultima personalmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)