Sez. 2, Sentenza n. 4900 del 05/06/1987 (Rv. 453520 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITÀ - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITÀ - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dello art. 327 cod. proc. civ. e quella dell'art. 330 dello stesso codice, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969, l'atto d'impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal primo comma dello art. 330 indicato e non già personalmente dalla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. (V 1510/80, mass n 405065; (V 3713/76, mass n 382412; (Conf 1391/85, mass n 439440; (Conf 2414/83, mass n 427269; (Conf 5792/79, mass n 402436; (Conf 5066/78, mass n 394825; (Conf 1163/78, mass n 390527; (Conf 4717/77, mass n 388326; (Conf 3292/77, mass n 386830; (Conf 1906/76, mass n 380697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)