Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 14/06/1976 (Rv. 380996 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - FACOLTA DELL'ASSICURATORE - LIMITI - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - FACOLTA DELL'ASSICURATORE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'assicuratore il quale abbia avuto modo, attraverso la conoscenza della situazione reale, acquisita direttamente o a mezzo di legale rappresentante, di valutare il rischio nella sua effettivita, non puo contestare la verita delle dichiarazioni rese dalle parti in Sede di stipulazione del contratto. (fattispecie riguardante la conoscenza della sussistenza, nel contraente, della qualita di proprietario dell'autoveicolo assicurato, ancorche essa non corrispondesse alle annotazioni del PRA). (V 3681/71, mass n 355447; (V 1843/71, mass n 352381; (V 2097/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)