diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3681 del 16/12/1971 (Rv. 355447 - 01)

VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - TRASFERIMENTO - ANNOTAZIONE NEL PRA - PRESUNZIONE DI PROPRIETA - PRESUNZIONE IURIS TANTUM - PRESUPPOSTO - CONFLITTO DI DIRITTI REALI SUL VEICOLO - PRESUNZIONE HOMINIS - PRESUPPOSTI - RESPONSABILITA CIVILE DEL PROPRIETARIO - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE - CONDIZIONI - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ALIENAZIONE DEL VEICOLO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1971-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355447-01

VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - TRASFERIMENTO - ANNOTAZIONE NEL PRA - PRESUNZIONE DI PROPRIETA - PRESUNZIONE IURIS TANTUM - PRESUPPOSTO - CONFLITTO DI DIRITTI REALI SUL VEICOLO - PRESUNZIONE HOMINIS - PRESUPPOSTI - RESPONSABILITA CIVILE DEL PROPRIETARIO - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE - CONDIZIONI - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ALIENAZIONE DEL VEICOLO - REQUISITI.*

La presunzione di proprieta dell'autoveicolo, fondata sull'annotazione del pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprieta, mentre e iuris tantum relativamente all'ipotesi contemplata dall'art 6 del RDL 15 marzo 1927 n 436, cioe al caso di conflitto di diritti reali di piu soggetti sullo stesso veicolo, va invece considerata per ogni altro caso estraneo alla previsione legislativa e, quindi, anche relativamente all'ipotesi di responsabilita civile del proprietario, come una presunzione semplice. Pertanto, il valore di siffatta praesumptio hominis e soggetto alla valutazione del giudice di merito e conseguentemente in presenza di elementi contrastanti questi puo ritenere che la presunzione di attuale proprieta dell'autoveicolo, a cui l'annotazione darebbe luogo non sia configurabile nel caso concreto per difetto dei requisiti di cui all'art 2729 cod civ. in proposito un elemento discordante, idoneo a toglier valore alla suddetta presunzione, puo ravvisarsi nell'esistenza di una successiva dichiarazione di vendita dell'autoveicolo, fatta per gli effetti ed ai sensi dell'art 13 del RD 29 luglio 1927 n 1814, qualora considerata la sua epoca e le relative circostanze si possa fondatamente presumere che colui che l'annotazione indica come proprietario abbia dichiarato il vero circa l'alienazione ad altri del veicolo ancora a lui intestato. (V 2527'69, mass n 342093 e n 342094).*

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)