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Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 17/06/1971 (Rv. 352381 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - EFFETTI - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - LIMITI - CONOSCENZA DELLA REALTA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - PROVA DELLA CONOSCENZA - AMMISSIBILITA DI QUALSIASI PROVA.*
Stato
decisa il 1971-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352381-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - EFFETTI - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - LIMITI - CONOSCENZA DELLA REALTA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - PROVA DELLA CONOSCENZA - AMMISSIBILITA DI QUALSIASI PROVA.*

Pur non avendo l'assicuratore alcun Onere di accertare la veridicita delle dichiarazioni dell'assicurato, gli effetti che l'art 1892 cod civ, ricollega alla falsita o alla reticenza di queste non si producono ove, il primo, al momento della stipulazione del contratto, abbia avuto modo, attraverso la conoscenza della situazione reale, acquisita direttamente o a mezzo di rappresentante, di valutare il rischio nella sua effettivita, rimanendo in tal caso escluso quell'Onere che giustifica il rimedio accordato dalla citata disposizione. La prova della predetta conoscenza, concernendo una circostanza di fatto, e non il contratto o una sua clausola, puo essere data con ogni mezzo, compresa la testimonianza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)