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Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 14/02/1997 (Rv. 502429 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - IN GENERE | Vendita di immobile - Dichiarazione dell'alienante dell'esistenza di una servitù attiva - Fondamento del trasferimento della servitù - Esclusione - Titolo idoneo per l'usucapione decennale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502429-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - IN GENERE

Quando l'alienante dichiari nell'atto di trasferimento di un immobile che a favore del bene ceduto esiste una servitù attiva (nella specie, una servitù di passaggio) a carico del fondo di un terzo, la quale non risulti effettivamente costituita, non sussiste un titolo idoneo per l'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod. civ., poiché tale titolo richiede, riguardo ad una servitù (che in occasione del trasferimento del fondo dominante si trasferisce all'acquirente non perché il venditore lo abbia voluto e dichiarato, ma per l'inerenza della servitù al fondo), la partecipazione, oltre che del proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù, anche dell'apparente proprietario del fondo servente, nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dallo stesso art. 1159.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)