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Sez. 6, Sentenza n. 6102 del 13/03/1987 Ud. (dep. 15/05/1987) Rv. 175985 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ IN TEMA DI ARMI - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175985-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ IN TEMA DI ARMI - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*

In tema di ricettazione di armi, il riconoscimento dell'attenuante della "lieve entità del fatto" prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non comporta che necessariamente la ricettazione stessa debba essere ricondotta nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.. quest'ultima norma, infatti, ha un ambito applicativo più ristretto di quello proprio del cit. Art. 5, in quanto ha riguardo ad un fatto la cui entità non sia soltanto lieve, ma particolarmente tenue. (Conf mass n 154807 e citate; (Conf mass n 162303; (Conf mass n 172338).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)