diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/11/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162303 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ - CRITERI - ARMA DA SPARO DI PICCOLO CALIBRO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - RICETTAZIONE DI UN'ARMA DI PROVENIENZA ILLECITA - ESCLUDIBILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162303-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ - CRITERI - ARMA DA SPARO DI PICCOLO CALIBRO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - RICETTAZIONE DI UN'ARMA DI PROVENIENZA ILLECITA - ESCLUDIBILITÀ - EFFETTI.*

L'applicabilità della speciale attenuante prevista per i reati di detenzione e porto d'arma, di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, è legata alla sussistenza degli elementi oggettivi della quantità e qualità delle armi. Pertanto, se essa può essere applicata in caso di detenzione o porto di una sola arma da sparo di piccolo calibro, ben può essere esclusa nel caso di ricezione di un'arma di provenienza illecita, trattandosi di un fatto di per sè, grave, allorché si tenga conto che la ricezione stessa comporta da parte del ricettatore anche la commissione di un secondo reato - detenzione illegale di arma -, non essendo concepibile la denuncia di un'arma da parte di chi ne abbia fatto acquisto, conoscendone la illegittima provenienza. (V mass n 154807).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)