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Sez. 1, Sentenza n. 7451 del 31/05/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154807 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ARMI - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154807-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ARMI - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - DIFFERENZE.*

L'ipotesi attenuata di ricettazione, prevista dall'art. 648 capoverso cod. pen., è fondata su elementi diversi da quelli dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895/1967. Quest'ultima ha un significato ed una portata certamente meno ampia rispetto alla prima, onde uno stesso fatto può essere lieve e non essere nel contempo particolarmente tenue.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)