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Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 07/12/1974 (Rv. 372713 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372713-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere ulteriori mezzi istruttori qualora ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa; ne, conseguentemente, egli incorre in difetto di motivazione quando, dal complesso del suo ragionamento, risulti che ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti da altri elementi gia acquisiti al processo. (Conf 1141'73, mass n 363643; 1132'73, mass n 363627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)