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Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 18/04/1973 (Rv. 363627 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363627-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa; ne incorre, conseguentemente, in difetto di motivazione quando, dal complesso del suo ragionamento, risulti che egli ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti da altri elementi gia acquisiti al processo. (Conf 1307/71, mass n 351506; 2141/70, mass n 348269).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)