Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 20/04/1973 (Rv. 363643 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa; ne incorre, conseguentemente in difetto di motivazione quando, dal complesso del suo ragionamento, risulti che egli ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti da altri elementi gia acquisiti al processo. (Conf 1307/71, mass n 351506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)