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Sez. L, Sentenza n. 4736 del 14/05/1994 (Rv. 486618 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Causa violenta | Estremi - Requisiti della straordinarietà, accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo - Esclusione - Configurabilità dello sforzo come causa violenta - Condizioni - Preesistenti condizioni fisiopatologiche del lavoratore - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486618-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Causa violenta

In tema di infortuni sul lavoro, affinché un evento lesivo possa configurarsi come "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. 3 giugno 1965, n. 1124 per l'indennizzabilità, è necessario - e ad un tempo sufficiente - che esso arrechi un danno all'organismo del lavoratore, operando "ab estrinseco", mediante un'azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della straordinarietà, accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo, i quali, non essendo richiamati nella previsione normativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, non caratterizzanti, ancorché frequenti o addirittura consueti. Anche lo sforzo, pertanto, per assurgere a causa violenta, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato è stato addetto, purché si riveli diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro e del suo ambiente ed abbia determinato con azione rapida e intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore. Peraltro, nell'apprezzamento dell'azione di lavoro, al fine di stabilire la sussistenza o meno nel singolo caso concreto degli estremi dello sforzo come causa violenta di infortunio, deve tenersi conto delle preesistenti condizioni fisiopatologiche del soggetto, in quanto una predisposizione morbosa dovuta a tali condizioni soggettive può far si che il concreto dispendio di energie per un atto di lavoro, il quale, di per sè, pur non ne richiederebbe l'erogazione in misura ordinariamente tale da essere lesiva, provochi nella concreta situazione di menomazione del soggetto, la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico e dia luogo a conseguenze invalidanti.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)