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Sez. 3, Sentenza n. 3589 del 28/05/1986 (Rv. 446508 - 01)

PROCEDIMENTI CIVILI - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446508-01

PROCEDIMENTI CIVILI - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - INCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno, non riguarda soltanto quelli scadenti nel periodo della sospensione, ma tutti indistintamente i termini processuali per l'intera durata del periodo feriale e, conseguentemente, incide sul termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. (Conf 3110/83, mass n 428024; (Conf 6667/81, mass n 417531).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)