Sez. 2, Sentenza n. 3613 del 11/04/1987 (Rv. 452557 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
Anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione di pronunzia non notificata, è soggetto, ai sensi della legge 7 ottobre 1969 n. 742, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo feriale. (V 3589/86, mass n 446508; (V 4791/85, mass n 442203; (V 1255/85, mass n 439360; (Conf 2258/85, mass n 440148; (Conf 3110/83, mass n 428024; (Conf 1939/79, mass n 398338; (Conf 1508/79, mass n 397855; (Conf 1078/77, mass n 384702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)