Sez. 1, Sentenza n. 496 del 27/02/1971 (Rv. 350145 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DIVERSITA IN SEDE DI DELIBERAZIONE RISPETTO AL MOMENTO DELL'AUDIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DIVERSITA IN SEDE DI DELIBERAZIONE RISPETTO AL MOMENTO DELL'AUDIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
La regola dell'immodificabilita del collegio giudicante trova attuazione dal momento in cui ha inizio la pronunzia della sentenza, momento che coincide con quello della deliberazione della sentenza medesima e dalla quale rimane esclusa, come attivita meramente istruttoria, la eventuale audizione delle parti e di altri soggetti. (V 2785'69, mass n 342533).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)