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Sez. 1, Sentenza n. 496 del 27/02/1971 (Rv. 350145 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DIVERSITA IN SEDE DI DELIBERAZIONE RISPETTO AL MOMENTO DELL'AUDIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350145-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DIVERSITA IN SEDE DI DELIBERAZIONE RISPETTO AL MOMENTO DELL'AUDIZIONE DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

La regola dell'immodificabilita del collegio giudicante trova attuazione dal momento in cui ha inizio la pronunzia della sentenza, momento che coincide con quello della deliberazione della sentenza medesima e dalla quale rimane esclusa, come attivita meramente istruttoria, la eventuale audizione delle parti e di altri soggetti. (V 2785'69, mass n 342533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)