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Sez. 1, Sentenza n. 7893 del 22/02/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178820 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - STATO D'IRA - NOZIONE - AZIONE DETERMINATA DA ODIO, RISENTIMENTO, VENDETTA O RITORSIONE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178820-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - IMMEDIATEZZA DELLA REAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - STATO D'IRA - NOZIONE - AZIONE DETERMINATA DA ODIO, RISENTIMENTO, VENDETTA O RITORSIONE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, non è richiesta l'immediatezza della reazione rispetto al fatto provocatorio, poiché la legge fa riferimento allo stato d'ira, che può durare anche nel tempo, purché quello stato ancora sussista ovvero subentri o si risvegli in conseguenza di un avvenimento collegabile al precedente fatto ingiusto. Però lo stato d'ira, ossia uno stato di eccitazione emotiva, non può essere confuso con i differenti stati psicologici dell'odio, del risentimento, della vendetta o della ritorsione, subentrati all'originaria eccitazione emotiva. (Conf mass n 175509; (Conf mass n 166799; (Conf mass n 164261; (Conf mass n 156064).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)