Sez. 3, Sentenza n. 19919 del 18/07/2008 (Rv. 604905 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Danno da ritardato adempimento - Onere della prova - Riparto - Criteri - Onere dell'attore di dimostrare l'imputabilità all'assicuratore del ritardato adempimento - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato il quale domandi la condanna dell'assicuratore del responsabile al pagamento di interessi e rivalutazione sul massimale, a causa del colpevole ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, non è tenuto a provare l'imputabilità a titolo di colpa di tale ritardo, ma deve provare soltanto l'inutile decorso dello "spatium deliberandi" stabilito dall'art. 22 della legge 22 dicembre 1969 n. 990 (ed oggi dall'art. 145 cod. ass.). Sarà, invece, onere dell'assicuratore che intenda sottrarsi alla responsabilità per "mala gestio", dimostrare che il ritardo non è imputabile a propria colpa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)