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Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 05/03/1994 (Rv. 485598 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Corresponsione del risarcimento al danneggiato da parte dell'assicuratore - Omissione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta - Risarcimento oltre i limiti del massimale - Obbligo dell'assicuratore - Inerzia del danneggiato - Legittimazione dell'assicurato.
Stato
decisa il 1994-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485598-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta (che, di per se, consenta di valutare la fondatezza e l'entità del danno), ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno cagionato dal suo ritardo, ivi compreso quello conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile. In caso d'inerzia del danneggiato, sussiste la legittimazione e l'interesse dell'assicurato a far valere l'indicata responsabilità dell'assicuratore, agendo l'assicurato a tutela del proprio diritto ad essere tenuto indenne di quanto dovuto al terzo danneggiato (art. 1917, comma primo, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)