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Sez. 3, Sentenza n. 19321 del 27/09/2004 (Rv. 577374 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Ritardo nella liquidazione del danno - Cosiddetta 'mala gestiò - Conseguenze - Diritto del danneggiato agli interessi e al maggior danno oltre il limite del massimale - Sussistenza - Presupposti - Ritardo conseguente a causa non imputabile - Prova relativa - Onere - Incidenza sull'assicuratore - Decorrenza del pagamento - Dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22, legge n. 990 del 1969 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577374-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale - limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest'ultima l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità per "mala gestio", nonostante la società assicuratrice si fosse limitata ad una generica contestazione della responsabilità del conducente, senza peraltro considerare che due dei tre attori erano terzi trasportati e, perciò, aventi diritto al risarcimento integrale, a prescindere dalla graduazione delle colpe tra i responsabili, tenuto conto del vincolo di solidarietà passiva gravante sui conducenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)