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Sez. L, Sentenza n. 2804 del 09/06/1989 (Rv. 463056 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO - PER SCARSO RENDIMENTO - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN ALTRE ATTIVITÀ - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463056-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO - PER SCARSO RENDIMENTO - IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN ALTRE ATTIVITÀ - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di licenziamento per scarso rendimento, dedotto quale giustificato motivo soggettivo, non costituisce requisito di legittimità del recesso - a differenza dell'ipotesi di licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro - l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre attività dell'impresa cui egli possa risultare idoneo compatibilmente con la sua qualifica, atteso che lo scarso rendimento rappresenta un fatto imputabile alla persona del lavoratore e pertanto dipende da circostanze non suscettibili di modificare la Rilevanza della giustificazione del recesso in rapporto a diverse condizioni oggettive. (V 8759/87, mass n 456154; (V 3014/87, mass n 452111).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)