Sez. L, Sentenza n. 8759 del 26/11/1987 (Rv. 456154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI AFFARI CONTRATTUALMENTE STABILITO - RILEVANZA - CONDIZIONI - PROVA DEI FATTI DI SCARSO RENDIMENTO DIPENDENTI DA NEGLIGENZA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI AFFARI CONTRATTUALMENTE STABILITO - RILEVANZA - CONDIZIONI - PROVA DEI FATTI DI SCARSO RENDIMENTO DIPENDENTI DA NEGLIGENZA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del produttore di assicurazioni, il mancato raggiungimento del minimo di affari contrattualmente stabilito può costituire giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, quando il minimo produttivo fissato rientri nelle possibilità della media dei dipendenti di pari qualificazione professionale ed esplicanti la medesima attività in condizioni ambientali analoghe, e lo scarso rendimento sia dovuto a negligenza del lavoratore nell'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del contratto, e il datore di lavoro assolve all'Onere di provare i fatti di scarso rendimento dipendenti da negligenza, a suo carico, ai sensi dell'art. 5 della citata legge del 1966, quando, dimostrata la produzione inferiore a quella richiesta dal programma negoziale, fornisca altresì alla indagine del giudice gli elementi Atti a verificare i risultati ottenuti dagli altri dipendenti operanti in condizioni analoghe, che consentono di stabilire se lo scarso rendimento sia attribuibile a negligenza o a difficoltà ambientali (nella specie è stata cassata la pronunzia del giudice di merito che aveva ritenuto non essere stata data o offerta nessuna prova specifica circa la negligenza del dipendente). (V 6405/1982, mass n 424031; (V 401/1981, mass n 410870; (V 3432/1979, mass n 399847, sulla seconda parte; (Conf 3062/1987, mass n 452161; (Conf 3014/1987, mass n 452111; (Conf 5967/1984, mass n 437634; (Conf 2797/1983, mass n 427711, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)