Sez. L, Sentenza n. 3014 del 27/03/1987 (Rv. 452111 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CLAUSOLA DI RENDIMENTO INSERITA NEL CONTRATTO CON PROCURATORE ASSICURATIVO - INADEMPIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CLAUSOLA DI RENDIMENTO INSERITA NEL CONTRATTO CON PROCURATORE ASSICURATIVO - INADEMPIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Benché il lavoratore subordinato non sia tenuto a garantire al datore di lavoro un determinato risultato, essendo invece obbligato ad effettuare la prestazione lavorativa usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività assegnatagli e osservando le Disposizioni impartitegli, tuttavia - in considerazione della particolare natura della prestazione richiesta al produttore assicurativo, contraddistinta da una notevole autonomia operativa, dall'assenza di vincoli di orario e di particolari direttive circa la frequenza e le modalità di visita della clientela - può assumere Rilevanza anche il risultato della prestazione stessa mediante l'inserimento nel contratto di lavoro della clausola di rendimento minimo che costituisce un elemento rilevante al fine della valutazione della sussistenza in concreto della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, senza però integrare un autonomo meccanismo di risoluzione del rapporto. Pertanto, ove il contratto, collettivo od individuale, di lavoro, preveda che il mancato conseguimento di un livello minimo di affari in prefissati periodi di tempo costituisca di per sè grave inadempimento e legittimi la risoluzione del rapporto per giustificato motivo (ex art. 3 della legge n. 604 del 1966), non di meno il datore di lavoro, che intenda far valere tale inadempimento del produttore, non può limitarsi a provare soltanto l'obiettiva ricorrenza di un rendimento inferiore a quello minimo previsto, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento derivi da negligenza del produttore medesimo nell'Esercizio della sua attività lavorativa. (V 5967/84, mass n 437634; (V 2797/83, mass n 427711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)