Sez. U, Sentenza n. 1664 del 12/03/1986 (Rv. 445007 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO IN PREVISIONE DI UNA DOMANDA DA PRESENTARSI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO IN PREVISIONE DI UNA DOMANDA DA PRESENTARSI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
Il potere del giudice ordinario di disporre un accertamento tecnico preventivo, come in genere Atti di istruzione preventiva, a norma degli artt. 692 e segg. cod. proc. civ., spetta, alla stregua del carattere meramente strumentale di quegli Atti rispetto ad una futura controversia, solo se tale controversia rientri nell'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali, e, pertanto, deve essere negato quando il suddetto accertamento venga richiesto in previsione di una domanda da presentarsi davanti al giudice amministrativo (sia in Sede di giurisdizione di legittimità che in Sede di giurisdizione esclusiva). (V 3877/79, mass n 400341; (V 1997/75, mass n 375707).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 693, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)