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Sez. 3, Ordinanza n. 5558 del 09/03/2007 (Rv. 599055 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Procedimenti locativi - Sentenza di primo grado - Appello - Sospensione disposta dal presidente della corte d'appello - Rigetto dell'istanza di sospensione all'udienza di discussione - Ricorso straordinario - Ammissibilità Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599055-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Avverso l'ordinanza con la quale la corte d'appello, investita dell'appello in una causa di rito locativo, rigetti ai sensi dell'art. 447-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. (nella specie all'udienza di discussione, dopo un precedente provvedimento di sospensione dato con decreto "inaudita altera parte" dal presidente della corte d'appello) l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., poiché il provvedimento ha natura cautelare e non decisoria ed effetti provvisori fino alla decisione definitiva sull'appello. Nè la ricorribilità sussiste per la pretesa abnormità del provvedimento, sotto il profilo della violazione delle regole processuali in ragione della successione al provvedimento presidenziale del provvedimento della corte, poiché il suddetto rimedio, anche quando è esperito contro un preteso provvedimento abnorme per la violazione di quelle regole, è pur sempre ammissibile solo se esso ha carattere di decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis com. 5, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)