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Sez. U, Sentenza n. 4954 del 03/06/1997 (Rv. 504918 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - SOSPENSIONE | Ordinanza relativa emessa dal giudice d'appello - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504918-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - SOSPENSIONE

Avverso l'ordinanza con la quale, nel rito del lavoro, il giudice d'appello sospende in tutto o in parte la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (art. 431 cod. proc. civ.), non è esperibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento cautelare privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)