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Sez. U, Sentenza n. 9934 del 15/05/2015 (Rv. 635255 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO | Art. 186 legge fall. - Modifica ex d.lgs. n. 169 del 2007 - Valenza rispetto al precedente intervento riformatore di cui al d.lgs. n. 5 del 2006.
Stato
decisa il 2015-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635255-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO

L'abrogazione espressa della dichiarazione di fallimento di ufficio operata dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha riformato l'art. 186 legge fall., ha valore meramente dichiarativo di un'abrogazione implicita indotta nel precedente testo del medesimo articolo dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che, riformulando l'art. 6 legge fall., ha reso incompatibile la sopravvivenza di quell'istituto nell'ambito della disciplina del concordato preventivo, così superandone l'ormai disarmonico vecchio testo normativo, divenuto incoerente sia con l'abrogazione della suddetta dichiarazione officiosa che con il mutamento dei presupposti della procedura di concordataria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)