Sez. 1, Sentenza n. 20757 del 23/11/2012 (Rv. 624496 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Risoluzione del concordato - Conseguenze - Regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Dichiarazione di fallimento di ufficio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali, la riforma dettata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in difetto di diversa disposizione transitoria (riferendosi alle sole procedure di fallimento e di concordato fallimentare il suo art. 150, che per esse ha sancito l'ultrattività della disciplina precedente), è immediatamente applicabile alle fattispecie di concordato preventivo, in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, derivandone, pertanto, l'impossibilità della dichiarazione di fallimento d'ufficio dell'imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di sua risoluzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)