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Sez. L, Sentenza n. 16438 del 03/11/2003 (Rv. 567839 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Persona giuridica privata - Inesatta o incompleta indicazione della denominazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567839-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO

Quando sia convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l'indicazione inesatta o incompleta della sua denominazione, o dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza giudiziale, determina la nullità della citazione solo se risulti assolutamente incerta o equivoca l'identificazione dell'ente convenuto secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza di appello emessa nei confronti della appellante società per azioni, mentre il giudizio di primo grado era stato proposto da una società in accomandita semplice, recependo in tal modo la trasformazione, intervenuta "medio tempore" della società da s.a.s a s.p.a.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)