Sez. 1, Sentenza n. 13434 del 13/09/2002 (Rv. 557382 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Trasformazione di una società da un tipo all'altro - Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro - Esclusione - Conseguenze sul piano processuale.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante la società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente, quando, come nel caso di specie, questo fatto non implica una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di "ius postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)