Sez. 3, Sentenza n. 2678 del 11/03/1998 (Rv. 513571 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Persona giuridica privata - Inesatta od incompleta indicazione della denominazione - Conseguenze - Nullità della citazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)
Quando sia convenuta in giudizio una persona giuridica, e la denominazione di questa sia indicata nell'atto di citazione in modo inesatto od incompleto, può essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione soltanto ove sussista incertezza assoluta nell'identificazione dell'ente convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)