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Sez. 3, Sentenza n. 42377 del 19/09/2003 Ud. (dep. 06/11/2003) Rv. 226585 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Abbandono di rifiuti - Commesso da titolari di imprese o di enti - Reato di cui all'art. 51, comma 2, D. L.gs. n. 22 del 1997 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226585-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ove effettuato dai titolari di imprese o da responsabili di enti configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, stante la previsione di salvezza delle disposizioni di cui al citato art. 51 contenuta nell'art. 50 dello stesso decreto, che in via generale punisce con sanzione amministrativa l'abbandono di rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)